IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, concernente "Interventi regionali per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana", ed in particolare l'articolo 4, con cui l'Amministrazione regionale - tramite l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale - e' autorizzata a concedere contributi per pubblicazioni, per la realizzazione di programmi radiotelevisivi, nonche' per la produzione di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana; Visto il "Regolamento relativo alle modalita' per gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, come integrata dalla legge regionale 8 giugno 1993, n. 36, a favore di pubblicazioni, realizzazioni di programmi radiotelevisivi, nonche' riproduzione di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua friulana, ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 6161 del 13 novembre 1993, adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 24 novembre 1993 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del 26 gennaio 1994; Ricordato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0457/Pres. del 2 novembre 1992 e successivo n. 068/Pres. del 3 febbraio 1993 e stata ricostituita presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale l'apposita Commissione consultiva con il compito di procedere all'istruttoria delle domande d'intervento a favore di pubblicazioni non periodiche, periodiche ed emittenti radiotelevisive ai sensi dell'articolo 1, punto 4, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/1965 e dell'articolo 4, della legge regionale n. 6/1992; Rilevato che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, e la suddetta Commissione consultiva, nel procedere all'istruttoria e nell'esprimere i preventivi pareri di propria competenza, hanno rinviato a successivo esame numerose domande di contributo, presentate nel corso degli anni 1992 e 1993 ai sensi della suddetta legge regionale; Considerato che il Regolamento sopracitato, entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 26 gennaio 1994, si applica alle domande presentate entro il 31 marzo 1994 e non ancora sottoposte alla Commissione consultiva od alla Giunta regionale; Ritenuto pertanto di dover integrare il suddetto Regolamento con una specifica norma transitoria che confermi la possibilita' di ulteriore esame delle domande di intervento, secondo quanto previsto dalla Commissione consultiva ovvero dalla Giunta regionale; Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si e' favorevolmente espresso in merito nella seduta del 15 aprile 1994; Visto l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29; Visto l'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come integrato e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8 e dall'articolo 114 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47; Visto lo statuto regionale; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 15 aprile 1994; Decreta: E' approvata la norma transitoria al "Regolamento relativo alle modalita' per gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, come integrata dalla legge regionale 8 giugno 1993, n. 36, a favore di pubblicazioni, realizzazioni di programmi radiotelevisivi, nonche' riproduzione di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua friulana, ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana" di cui il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 24 novembre 1993: "Restano valide le domande di contributo presentate negli anni 1992 e 1993 e per le quali e' stato previsto un ulteriore esame da parte della Giunta regionale ovvero della Commissione consultiva di cui decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0457/Pres. del 12 novembre 1992 e successivo n. 068/Pres. del 3 febbraio 1993". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la suddetta norma transitoria al regolamento come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 aprile 1994 TRAVANUT Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 19 maggio 1994 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 266