IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge  regionale  7  febbraio  1992,  n.  6,  concernente
"Interventi  regionali  per  la tutela e la promozione della lingua e
della cultura friulana", ed in  particolare  l'articolo  4,  con  cui
l'Amministrazione  regionale  -  tramite l'Ufficio stampa e pubbliche
relazioni  della Presidenza della Giunta regionale - e' autorizzata a
concedere contributi  per  pubblicazioni,  per  la  realizzazione  di
programmi  radiotelevisivi,  nonche'  per  la  produzione  di opere o
iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua  friulana  ovvero
riguardanti la storia e la cultura friulana;
   Visto  il  "Regolamento relativo alle modalita' per gli interventi
previsti dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6,
come integrata dalla legge regionale 8 giugno 1993, n. 36,  a  favore
di pubblicazioni, realizzazioni di programmi radiotelevisivi, nonche'
riproduzione  di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive in
lingua friulana, ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana",
approvato con deliberazione della Giunta regionale  n.  6161  del  13
novembre  1993,  adottato  con  decreto  del  Presidente della Giunta
regionale n.  0479/Pres.  del  24  novembre  1993  e  pubblicato  sul
Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del 26 gennaio 1994;
   Ricordato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n.
0457/Pres.  del  2  novembre  1992  e  successivo  n. 068/Pres. del 3
febbraio  1993  e  stata  ricostituita  presso  l'Ufficio  stampa   e
pubbliche   relazioni   della   Presidenza   della  Giunta  regionale
l'apposita  Commissione  consultiva  con  il  compito  di   procedere
all'istruttoria  delle domande d'intervento a favore di pubblicazioni
non periodiche, periodiche  ed  emittenti  radiotelevisive  ai  sensi
dell'articolo  1,  punto  4, lettere a) e b) della legge regionale n.
23/1965 e dell'articolo 4, della legge regionale n. 6/1992;
   Rilevato che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, e  la
suddetta  Commissione  consultiva,  nel  procedere  all'istruttoria e
nell'esprimere i  preventivi  pareri  di  propria  competenza,  hanno
rinviato   a   successivo   esame  numerose  domande  di  contributo,
presentate nel corso degli anni 1992 e 1993 ai sensi  della  suddetta
legge regionale;
   Considerato  che il Regolamento sopracitato, entrato in vigore con
la pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  del  26
gennaio  1994,  si  applica alle domande presentate entro il 31 marzo
1994 e non ancora sottoposte  alla  Commissione  consultiva  od  alla
Giunta regionale;
   Ritenuto  pertanto  di dover integrare il suddetto Regolamento con
una specifica norma  transitoria  che  confermi  la  possibilita'  di
ulteriore  esame delle domande di intervento, secondo quanto previsto
dalla Commissione consultiva ovvero dalla Giunta regionale;
   Sentito il  competente  Comitato  dipartimentale  per  gli  affari
istituzionali,  che  si  e'  favorevolmente  espresso in merito nella
seduta del 15 aprile 1994;
   Visto l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;
   Visto l'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come
integrato e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1  marzo
1988,  n. 8 e dall'articolo 114 della legge regionale 17 giugno 1993,
n. 47;
   Visto lo statuto regionale;
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale n.  1282  del  15
aprile 1994;
 
                              Decreta:
 
   E'  approvata  la  norma transitoria al "Regolamento relativo alle
modalita' per gli interventi previsti  dall'articolo  4  della  legge
regionale 7 febbraio 1992, n. 6, come integrata dalla legge regionale
8  giugno  1993,  n.  36, a favore di pubblicazioni, realizzazioni di
programmi radiotelevisivi, nonche' riproduzione di opere o iniziative
cinematografiche e audiovisive in lingua friulana, ovvero riguardanti
la storia e la cultura friulana" di cui  il  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 24 novembre 1993:
   "Restano  valide  le  domande  di contributo presentate negli anni
1992 e 1993 e per le quali e' stato previsto un  ulteriore  esame  da
parte  della  Giunta regionale ovvero della Commissione consultiva di
cui decreto del Presidente della Giunta regionale n.  0457/Pres.  del
12 novembre 1992 e successivo n. 068/Pres. del 3 febbraio 1993".
   E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
la suddetta norma transitoria al regolamento come  Regolamento  della
Regione.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Trieste, 28 aprile 1994
 
                              TRAVANUT
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 19 maggio 1994
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n.  1,  foglio  n.
266